Codice Crisi Impresa – Modifiche del Codice Civile
Assetti organizzativi dell’impresa
Articolo 2086: L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa
e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza
indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della
continuità aziendale.
Crisi dell’impresa e rapporti di lavoro
Articolo 2119: Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.
Non costituisce giusta causa
di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa
dell’impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di
lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza).
Codice Crisi Impresa e Assetti organizzativi societari
Articolo 2257, sostituzione del primo comma: La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Articolo 2380-bis, sostituzione del primo comma: La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Articolo 2409-novies, sostituzione primo comma, primo periodo: La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Articolo 2475, sostituzione primo comma: La
gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui
all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per
l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci
nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.
Codice Crisi impresa e Responsabilità degli amministratori
Articolo 2476, inserimento nuovo comma dopo il quinto: Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Articolo 2486,
inserimento dopo il secondo comma: Quando è accertata la responsabilità
degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di
un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla
differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è
cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura
concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio
netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di
scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da
sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della
causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è
stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o
se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti
patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in
misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella
procedura
Codice Crisi impresa e Nomina degli organi di controllo
Articolo 2477: L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.